Per attenuare le conseguenze economiche derivanti dalla guerra Ucraina-Russia, in quanto le sanzioni adottate dall’UE e dai suoi partner internazionali hanno gravemente colpito non solo l’economia russa ma anche l’economia europea, è stato istituito, fino al 31 dicembre 2022, un regime di aiuti operativo denominato “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Tale regime prevede diverse misure a sostegno della liquidità delle imprese, in particolare: garanzie su finanziamenti prestate da SACE S.p.A. e contributi a fondo perduto per le PMI che hanno registrato sensibili cali di fatturato e un incremento dei costi di acquisto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un fondo con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Garanzia SACE
La garanzia è finalizzata a consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa. SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.
Per poter accedere a tale garanzia, l’impresa deve dimostrare che:
– la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;
– ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
Contributi a fondo perduto
In merito ai contributi a fondo perduto, invece, i requisiti sono, come prevedibile, più stringenti e riguardano un numero minore e residuale di imprese artigiane, ma per completezza di informazione e per essere di aiuto a tutti inseriamo il dettaglio della misura.
Sono destinatarie del fondo di cui sopra le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Giancarlo Alimenti – Coordinatore del centro servizi Confcooperative per la Regione Lazio
NIOD
Redazione