In attesa dell’emanazione dell’attuazione dei nuovi obblighi formativi, le imprese sono alle prese con il rispetto della normativa attualmente in vigore ma con uno sguardo già al futuro in merito alle misure da approntare non appena saranno operative le nuove regole. Come possono e devono organizzarsi i datori di lavoro?
A fine 2021 il legislatore ha apportato importanti modifiche alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.
In particolare, ha imposto nuovi obblighi formativi alle figure del preposto alla sicurezza e al datore di lavoro e ha previsto una rivisitazione dell’intero apparato formativo per i lavoratori ed i dirigenti.
Tali modifiche dovranno avvenire attraverso l’adozione di un nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. L’Accordo avrebbe dovuto vedere la luce entro il 30 giugno 2022, ma ciò non è avvenuto. Vediamo come muoverci in assenza delle attese indicazioni.
Continua la formazione per tutte le figure già precedentemente normate
Il datore di lavoro ed i dirigenti devono garantire una adeguata formazione di tutti i soggetti coinvolti sotto l’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale. Ciò significa che si devono prevedere percorsi formativi diversificati a seconda del ruolo ricoperto da ogni figura.
Per lavoratori si intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, entrano a far parte dell’organizzazione lavorativa, compresi i lavoratori che siano assunti con forme contrattuali particolari (ad esempio i lavoratori a chiamata o i lavoratori retribuiti con i cd CPO, Contratto di Prestazione Occasionale).
Si ricorda che la formazione deve garantire il trasferimento delle nozioni anche in relazione alle conoscenze linguistiche di ogni lavoratore.
Per i dirigenti e preposti sono attualmente previsti dei percorsi formativi iniziali e di aggiornamento periodico ed esclusivamente per i preposti sono già in vigore delle modifiche.
Cosa deve prevedere il prossimo accordo della conferenza permanente e quali sono gli attuali obblighi
L’atteso Accordo deve rivedere i contenuti minimi, le modalità di erogazione e gli aggiornamenti della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per la prima volta dei datori di lavoro. Il legislatore del dicembre 2021 ha inoltre introdotto una forma di verifica “costante” dell’apprendimento della formazione. Prima, infatti, il superamento di una prova era stabilito per il rilascio dell’attestato, mentre nel modificato D.Lgs. n. 81/08 è previsto che l’Accordo dovrà individuare le modalità di verifica “dell’efficacia della formazione” anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo implica, anche adesso in assenza di un Accordo, un costante controllo sui lavoratori formati in modo che svolgano le loro mansioni anche nel rispetto delle nozioni e conoscenze loro trasmesse durante i percorsi formativi.
In considerazione del fatto che il precedente Accordo ha ritardato la sua emanazione di oltre 30 mesi (era infatti previsto per il maggio 2009), potrebbe manifestarsi anche questa volta una lunga attesa per il prossimo Accordo che deve ammodernare l’attuale struttura. Potrebbe essere importante nel frattempo prevedere delle forme di verifica periodica durante lo svolgimento delle attività lavorative con brevi briefing o riunioni anche di carattere pratico e sottoporre ai lavoratori dei test di verifica, i cui contenuti potrebbero essere utilmente stabiliti da RSPP, da RLS ed anche dai preposti.
Proprio per quanto riguarda i preposti, già con le modifiche apportate a dicembre 2021, la formazione di aggiornamento passa da quinquennale ad almeno biennale. Pertanto, è corretto che le aziende si adeguino da subito a predisporre dei percorsi formativi che rispettino le nuove scadenze per queste figure.
Sui dirigenti ad oggi nulla è stato modificato, per cui la formazione rimane quella già stabilita fino all’emanazione del prossimo Accordo.
Importante novità su cui è più difficile orientarsi è la formazione introdotta per tutti i datori di lavoro e non solo per quelli che svolgano all’interno della propria azienda l’incarico di R.S.P.P. o di addetto alla gestione delle emergenze di primo soccorso o antincendio.
Nelle more dell’Accordo, si può solo ipotizzare quali saranno le previsioni. Potrebbe prevedersi una formazione sui rischi generici e specifici nel caso in cui il datore di lavoro presti direttamente la sua attività all’interno della propria azienda. Ed allora potrebbe essere utile, in attesa dell’emanazione dell’Accordo, anche per il datore di lavoro frequentare i medesimi corsi che svolgono i propri lavoratori.
Nel caso in cui non svolga direttamente mansioni all’interno dell’azienda, il legislatore potrebbe comunque obbligarlo a comprendere al meglio quali siano le responsabilità e gli obblighi di tutti i soggetti all’interno della propria azienda, prevedendo una sorta di “formazione generica” in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Giancarlo Alimenti – Coordinatore del centro servizi Confcooperative per la Regione Lazio
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Redazione