La cooperativa è una società a capitale variabile, cioè:
- è una “Persona giuridica”. Non nasce fisicamente, ma viene alla luce giuridicamente, con atto costitutivo del notaio – composto anche dallo statuto – il quale rappresenta le regole che valgono tra i soci (si dice che lo statuto “è legge” tra i soci);
- è persona distinta rispetto ai soci, con interessi propri (potenzialmente anche in contrasto con quelli del singolo socio);
- I soci possono entrare/uscire senza particolari formalità, versando un capitale minimo che può scendere fino a 25€. Ciò comporta la variabilità del capitale, che non richiede modifica notarile.
La cooperativa è inoltre – ma è l’aspetto più importante – una società con scopo mutualistico che consiste nel fornire beni o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato.
Quindi, come possiamo bene intendere, mentre lo scopo delle altre società, è quello di distribuire utili in proporzione al capitale versato, nella cooperativa lo scopo è completamene diverso e si realizza quando il socio riceve un vantaggio, di tipo economico ovviamente, ma non in proporzione al capitale versato, bensì in proporzione alla quantità e alla quantità dello “scambio mutualistico”, cioè nel nostro caso, della quantità e della qualità del lavoro prestato dai soci per la cooperativa, che si concretizza in una serie di possibilità che vanno da un aumento (entro certi limiti) della remunerazione del lavoro prestato, fino al permettere che il rapporto di lavoro possa sostenersi economicamente (pensiamo ad una cooperativa che per mezzo dei benefici fiscali ad essa riservati, riesca a chiudere l’esercizio raggiungendo un utile, pur esiguo, ma che non avrebbe avuto se non fosse stata una cooperativa. Ciò permette alla cooperativa di sostenersi con la conseguenza di conservare e offrire ai propri soci quelle occasioni di lavoro che non avrebbero se lavorassero per una società ordinaria, che non può beneficiare di agevolazioni e che, di conseguenza, vedrebbe il proprio risultato di esercizio in perdita.
Questo è lo scopo della cooperativa. Aiutare i propri soci.
Si potrebbe affermare che le società ordinarie hanno lo scopo di distribuire utili, mentre le cooperative hanno lo scopo di distribuire “utilità”.
È importante sottolineare che possono prestare attività lavorativa per la società cooperativa (di produzione e lavoro) anche coloro che non sono soci, ma, se il costo del lavoro, (quest’ultimo può essere di ogni tipo ammesso dall’ordinamento italiano, con esclusione della prestazione occasionale – la cosiddetta “ritenuta di acconto”) e quindi anche per quello di tipo autonomo, come ad esempio gli artigiani ed i professionisti, supera il 50% del totale del costo del lavoro la cooperativa beneficia di sconti fiscali importantissimi, che permettono alla cooperativa di ottenere un “risparmio” a beneficio dei soci, come appena visto.
È il contenuto dell’interesse mutualistico del socio che diversifica i tipi di cooperativa, secondo lo schema riportato.
Quindi:
- se il contenuto è l’occupazione allora si ha la cooperativa di produzione e lavoro (artigiani o professionisti che si uniscono per ottenere maggiori chance di lavoro o maggiore remunerazione della loro attività);
- se il contenuto è l’acquisto della casa allora si ha la cooperativa di abitazione (soci cooperatori che si uniscono per la costruzione di abitazioni risparmiando sugli utili che sarebbero serviti a remunerare il capitale della società costruttrice);
- se il contenuto è l’acquisto di beni o servizi allora si ha la cooperativa di consumo o di servizi (si pensi ai supermercati che avvantaggiano il socio per mezzo di particolari scontistiche – la più nota è il 3 x 2);
- se il contenuto è la trasformazione o vendita dei prodotti agricoli o l’acquisto di servizi agricoli allora si ha la cooperativa agricola (si pensi al più noto vino in bricco tetrapac).
Ricapitolando e in conclusione, la società cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.
Se viene meno uno dei requisiti, anche sostanzialmente, cioè se la società continua solo formalmente ad avere questi requisiti, la società NON è una COOPERATIVA.
Nei prossimi appuntamenti si parlerà di vantaggi e svantaggi della forma cooperativa e si offrirà un approfondimento su due particolari specie di cooperativa, che qui rilevano più di altre: la cooperativa artigiana e quella di/tra professionisti.
È necessario ed importante specificare che le informazioni qui riportate non sono necessariamente complete e non contemplano tutte le casistiche previste dalla normativa, in quanto il fine è fornire un quadro di riferimento generale e non necessariamente approfondito, destinato esclusivamente all’orientamento in materia di cooperazione.
Giancarlo Alimenti – Coordinatore del Centro Servizi Confcooperative per la Regione Lazio
NIOD
Redazione