Ecco alcune pillole informative in merito a provvedimenti di recente adozioni e che interessano moltissimi artigiani e professionisti.
Parleremo della possibilità di:
- Cassa Integrazione Ordinaria: ora si può richiedere per temperature oltre i 35 gradi
- Pensione “Quota 102”: quali condizioni e requisiti per l’uscita dal lavoro a 64 anni
- Rottamazione ter e saldo e stralcio: rate 2021 entro l’8 agosto
Cassa Integrazione Ordinaria: ora si può richiedere per temperature oltre i 35 gradi
Preso atto dei fenomeni climatici che stanno interessando il paese in queste settimane, con un comunicato stampa congiunto del 26 luglio, INPS e INAIL fanno presente che le imprese possono chiedere il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria anche se la temperatura percepita (che ricordiamo è data dalla combinazione tra temperatura reale, che può essere quindi più bassa di 35°C e dal tasso di immunità) supera i 35° C, in virtù delle linee guida elaborate dall’INAIL per la prevenzione delle patologie da stress termico.
La causale “eventi meteo”, infatti, è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate (circolare INPS n. 139/2016).
La valutazione dell’applicabilità della CIGO deve essere fatta, abbiamo detto, con riferimento alle temperature “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Tra queste, ad esempio:
– i lavori di stesura del manto stradale;
– i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni;
– le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
– tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Quota 102: quali condizioni e requisiti per l’uscita dal lavoro a 64 anni
Nel 2022 è possibile uscire dal lavoro con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di contributi grazie alla pensione quota 102, che consiste in una pensione anticipata con requisiti contributivi più leggeri, pari a 38 anni di accrediti, da raggiungersi entro il 31 dicembre 2022 unitamente al requisito anagrafico, pari a 64 anni di età.
Si ricorda che la pensione di vecchiaia ordinaria prevede un requisito anagrafico minimo pari a 67 anni, mentre la anticipata ordinaria prevede un requisito contributivo minimo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 3 mesi di finestra.
Il requisito contributivo di 38 anni di versamenti può essere ottenuto anche in regime di cumulo, escludendo, però, i periodi maturati presso le casse professionali private o privatizzate.
In merito alla contribuzione utile, per gli iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria ed i fondi sostitutivi è necessario verificare almeno 35 annualità di contribuzione al netto degli accrediti per disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio.
Quota 102 non può essere ottenuta immediatamente, alla maturazione dei requisiti utili, ma è necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione, detto finestra, che inizia a trascorrere a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile.
Le finestre di attesa per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati è pari a 3 mesi.
Rottamazione ter e saldo e stralcio: rate 2021 entro l’8 agosto
Per effetto del decreto Sostegni ter, entro il 31 luglio 2022 i contribuenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione entro il 9 dicembre scorso devono versare le rate 2021 della rottamazione ter e del saldo e stralcio (in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021). Si potrà beneficiare del consueto termine di cinque giorni di tolleranza e corrispondere le somme dovute entro l’8 agosto 2022, ma fate massima attenzione al rispetto dei termini: un pagamento tardivo comporterà la decadenza dal piano. Un versamento oltre i termini o per importi parziali comporterà la decadenza dalla misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio che erano scadute nel 2021 potranno essere corrisposte entro il 31 luglio 2022, mantenendo così i benefici della definizione agevolata.
Il decreto Sostegni ter ha riaperto i termini, consentendo ai contribuenti di mantenere i benefici delle definizioni agevolate, purché fossero versate le rate dovute entro termini ben precisi, ossia:
- entro il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 31 luglio per le rate del 2021.
Per le rate 2022 invece il termine è fissato al 30 novembre, (termine ultimo il 5 dicembre, beneficiando dei cinque giorni di tolleranza) data entro cui dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022 della sola rottamazione ter. Quindi i contribuenti potranno optare per il versamento del dovuto nell’anno 2022, corrispondendo le somme entro il 30 novembre.
Come e dove effettuare il pagamento?
Per effettuare il versamento delle rate in scadenza nel 2021, si potranno utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente.
Il pagamento potrà essere effettuato:
– presso la propria banca;
– agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
– mediante l’internet banking;
– presso gli Uffici postali;
– nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa;
– tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
– direttamente sul portale www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it;
– tramite l’App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa.
È inoltre previsto che si possa procedere al pagamento anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.
Qualora non si fosse più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute”, inviata nel 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito dell’adesione e contenente il dettaglio di quanto dovuto ed i bollettini di pagamento, si potrà richiederne una copia direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di rottamazione ter e saldo e stralcio, senza necessità del pin e della password, e riceverla via email assieme ai bollettini.
Chi invece risulta già in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, SPID, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, credenziali Inps e CNS) potrà scaricare direttamente il documento dall’Area riservata del sito e contestualmente procedere così al pagamento con il servizio Paga-online.
Giancarlo Alimenti – Coordinatore del centro servizi Confcooperative per la Regione Lazio

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Redazione