Di recente adozione è questo provvedimento che interessa moltissimi artigiani e professionisti e che ha un impatto rilevantissimo per i datori di lavoro. Al momento, ci fa prevedere un importante aumento del costo per la gestione delle assunzioni dei dipendenti.
Dlgs 104/2022 – Comunicazione ai lavoratori di norme e condizioni di lavoro
Il decreto legislativo n. 104 del 27-7-2022 contiene nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro relativamente all’obbligo di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e alla relativa tutela.
Si tratta di un provvedimento che attua, quasi fuori tempo massimo, una direttiva europea (Direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili).
Pur non essendo una completa novità, i contenuti risultano dirompenti per il momento in cui esso entra in vigore, per la mole di adempimenti, per i tempi ristretti entro i quali adeguare le procedure. Considerato il loro impatto sull’attività amministrativa di imprese e intermediari è quindi più che auspicabile che, a stretto giro, il Ministero del Lavoro e/o l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanino circolari con indicazioni operative.
Di seguito una breve sintesi del provvedimento.
Come si potrà notare, buona parte del provvedimento è dedicato alla modifica di norme esistenti, a riprova del fatto che in materia di tutela del lavoro, l’Italia ha un impianto legislativo molto solido.
Ambito di applicazione
Il primo elemento riguarda l’ambito di applicazione notevolmente ampliato: al contratto di lavoro subordinato (in tutte le forme e le articolazioni, compresi quello intermittente) e al contratto di lavoro somministrato, si aggiungono quelli di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa propriamente detti; di prestazione occasionale.
Pur con alcuni distinguo l’applicazione riguarda anche i lavoratori marittimi e della pesca; i lavoratori domestici.
Nuove procedure di informazione
Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
Nuove informazioni obbligatorie
Gli elementi oggetto di comunicazione sono notevolmente ampliati con una serie di informazioni aggiuntive:
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
A questo si aggiunge che non appare più possibile adempiere rinviando alla contrattazione collettiva e alle norme di legge, ma tutti gli elementi dovranno essere esplicitamente descritti.
Ciò richiederà una personalizzazione molto spinta delle lettere di assunzione: dovranno infatti essere esplicate tutta una serie di condizioni che possono differire da contratto a contratto (nazionale e/o territoriale). Si dovrà tener conto anche di eventuali condizioni migliorative aziendali e, per alcuni punti, anche della situazione del singolo lavoratore.
Sarà inoltre necessario prestare attenzione alle novità che interverranno anche se sono escluse da ulteriore comunicazione le modifiche derivanti da legge o contratto.
Entrata in vigore
Come detto il decreto entra in vigore il 13-8-2022, ma l’articolo 16 precisa che le nuove disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data dell’1-8-2022.
Non è previsto un adeguamento automatico, ma si dispone che il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data citata, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni già fornite al momento dell’assunzione.
Giancarlo Alimenti – Coordinatore del centro servizi Confcooperative per la Regione Lazio
NIOD
Redazione